Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16033 del 21/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21435/2010 proposto da:

D.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE Raffaele giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FICUCIELLO Luca, giusta procura ad litem a margine delle memorie difensive;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 363/09 RAC del TRIBUNALE di LUCERA, SEZIONE DISTACCATA DI APRICENA del 5/07/2010, depositata il 07/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – D.R. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Lucera – sezione distaccata di Apricena, con la quale il giudice aveva affermato non sussistere la competenza della sezione specializzata agraria a decidere la controversia in atti, concedendo, alle parti, i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, e rinviando la causa ad altra udienza per l’ammissione dei mezzi istruttorii.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, infatti, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione.

Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice – pur essendosi espresso sulla competenza – assegni alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito.

Ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, nè può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall’art. 187 cod. proc. civ., è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo (v. da ultimo Cass. ord. 21.12.2010 n. 25883)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non apportano elementi tali da alterare le conclusioni proposte nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella stessa relazione.

Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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