Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.16143 del 22/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato PALLONI OMBRETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAPS LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA *****, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 877/2008 del TRIBUNALE di POTENZA del 19/11/08, depositata il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale di Potenza in data 20.11.2008 in materia di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al c.p.c. in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 – bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, il ricorrente, pur formalmente indicando quattro motivi di violazione di norme di diritto, in realtà non chiarisce neppure con riferimento a quale dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c. svolge le censure proposte. Peraltro, difetta, in ogni caso, la formulazione del o dei quesiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c. Ancora, in ultima analisi, parrebbe che il ricorrente formuli censure di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Se così fosse, la censura sarebbe ulteriormente inammissibile per la formazione del giudicato implicito (S.U. 9.10.2008 n. 24883)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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