LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17095/2010 proposto da:
E.A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO Federico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONIDA VALERIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO di MILANO, QUESTORE di MILANO UFFICIO IMMIGRAZIONE, GIUDICE DI PACE MILANO AFFARI IMMIGRAZIONE;
– intimati –
avverso il provvedimento n. R.G. 32257/2010 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 04/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Onida Valerio, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che conclude come da relazione.
FATTO E DIRITTO
Ritenuta la nullità della notifica del ricorso al Prefetto di Milano, eseguita presso l’Avvocatura dello Stato anzichè presso l’ufficio del Prefetto stesso (Cass. Sez. Un. 118/2000 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Milano presso il suo ufficio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011