LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22349/2010 proposto da:
O.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA Silvio giusta mandato alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimati –
avverso il provvedimento n. convalida 339/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 11/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuta la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato anzichè presso l’ufficio del Questore intimato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011