Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16302 del 26/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25056/2010 proposto da:

S.J. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA Silvio giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA di ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 491/2010 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 20/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuta la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato anzichè presso l’ufficio del Questore intimato.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni della comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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