LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DIREZIONE DIDATTICA DI *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 279/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 31.1.07, depositata il 16/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.P., collaboratore scolastico trasferito dal Comune di ***** nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca ai sensi della L. n. 124 del 1999, ha proposto ricorso, fondato su due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno indicata in epigrafe, la quale, facendo applicazione della norma interpretativa di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Legge Finanziaria 2006), ha escluso la sussistenza del diritto, vantato dal ricorrente, all’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione scolastica statale considerando – ai fini giuridici ed economici – l’integrale anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e decorrente, nel caso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, dalla data di tale notificazione (art. 326 c.p.c., comma 1).
Come riconosce lo stesso ricorrente, la sentenza della Corte di Salerno impugnata gli è stata notificata in data 2 aprile 2007, si che il ricorso doveva essere proposto entro la data del 1 giugno 2007, mentre risulta notificato agli intimati Ministero dell’Istruzione e Direzione Didattica di *****, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, solamente in data 4 giugno 2007.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla Per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011