LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
C.M.R. s.r.l;
– intimata –
avverso la decisione n. 48/06/07 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 25 maggio 2007, depositata il 20 giugno 2007, R.G. 28/07;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente della cartella di pagamento emessa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento per IRPEG e IRAP relativo al periodo di imposta 1998. La ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell’avviso di accertamento;
2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 140 e 145 c.p.c., dato che nella richiesta di notifica era indicato non solo l’indirizzo della sede legale ma anche il nominativo e l’indirizzo del legale rappresentante della società.
La C.T.R. ha confermato tale decisione ;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto altro profilo; c) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c.;
Ritiene che:
1. il terzo motivo di ricorso sia fondato in quanto in caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 cod. proc. civ., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente (Cass. civ. sez. 5^, n. 6325 del 10 marzo 2008);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile alla luce della giurisprudenza citata nonchè della pronuncia n. 15856 del 7 luglio 2009 di questa stessa sezione della Corte di Cassazione secondo cui gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 cod. proc. civ., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo dell’art. 145 cod. proc. civ., comma 3 e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà, nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011