Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1645 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi 11, presso lo studio dell’avvocato Francesco Sotis, rappresentata e difesa dall’avv.to GRISANTI Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la decisione n. 260/09/07 della Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, emessa il 3 ottobre 2007, depositata il 30 gennaio 2008, R.G. 7260/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente T.R., dell’avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dai benefici previsti dalla L. n. 168 del 2002, art. 5 (che erano stati richiesti dalla T. con atto dell’11 aprile 2000) per mancata richiesta al Comune di Vietri sul Mare dell’autorizzazione necessaria ad eseguire i lavori di recupero.

La contribuente contestava la decadenza dai benefici fiscali rilevando l’assenza di un termine per la esecuzione dei lavori di recupero e deducendo la responsabilità del Comune per omessa determinazione delle condizioni di esecuzione dei piani di recupero;

2. La C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso mentre la C.T.R. ha riformato tale decisione ritenendo rilevante l’inerzia della contribuente nel richiedere le autorizzazioni necessarie al Comune;

3. Ricorre per cassazione la T. con cinque motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 168 del 1982, art. 5), b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1; c) motivazione contraddittoria o insufficiente, d) omessa motivazione; e) omessa motivazione;

Ritiene che:

1. i motivi di ricorso siano infondati in quanto nella decisione della C.T.R., non è venuta in considerazione la inosservanza di un termine per l’esecuzione delle opere di recupero ma la assenza di qualsiasi manifestazione, da parte della T., della volontà di intraprendere le opere di recupero chiedendo al Comune la preventiva autorizzazione. A tal fine la C.T.R. ha utilizzato la certificazione rilasciata dal Comune di Vietri in merito alla mancata presentazione di richiesta di autorizzazione o concessione. Si tratta di un documento che non può essere considerato, come fa invece la ricorrente, come un mezzo di prova acquisito in altro processo ma al contrario come una dichiarazione di scienza della p.a. destinata ad accertare un fatto venuto a conoscenza della stessa p.a. e che la contribuente non ha contestato. Inoltre i tre motivi attinenti al difetto di motivazione appaiono privi di autosufficienza, intesi alla riedizione di un giudizio attinente al merito della controversia e sforniti della sintesi prescritta dall’art. 366 bis c.p.c.;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione relativamente alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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