LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
ITACA s.r.l.;
– intimata –
avverso la decisione n. 221/28/07 della Commissione tributaria regionale di Roma, emessa il 19 dicembre 2007, depositata il 18 febbraio 2008, R.G. 4014/07;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente ITACA srl, dell’avviso di accertamento IVA e IRPEG con il quale era stato rettificato il reddito di impresa per il periodo di imposta 1997 in considerazione dei rilievi formulati nel p.v.c. della Guardia di Finanza di Latina che avevano indotto l’amministrazione finanziaria a disconoscere la deduzione di un costo relativo a operazione da ritenersi soggettivamente inesistente;
2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 21 e 54, artt. 17, 18 e 21 della direttiva 388/1977/CEE secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CGCE;
b) insufficienza della motivazione;
Ritiene che:
1. il ricorso sia palesemente fondato sotto entrambi gli aspetti in quanto la sentenza della CTR teorizza l’onere dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’inesistenza della operazione non ammessa in deduzione e non tiene conto dei rilievi contenuti nell’atto di appello per contestare la ritenuta effettività dell’operazione in contestazione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di IVA, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cass. Civ. 2847/2008 e 15195/2009);
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011