Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1648 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 8/38/08 della Commissione tributaria regionale di Roma, emessa e depositata il 25 febbraio 2008, R.G.

4338/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente P.A., del silenzio rigetto opposto all’istanza di rimborso delle ritenute operate dall’Alitalia in qualità di datore di lavoro e sostituto di imposta sul TFR. Il ricorrente deduceva l’erronea applicazione, da parte del sostituto di imposta, della L. n. 482 del 1985, art. 2, comma 2, per effetto della determinazione dell’aliquota sulla base non della retribuzione mensile ma anche con riferimento alle somme percepite a titolo di tredicesima mensilità e indennità operativa;

2. La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso e la C.T.R. ha riformato tale decisione accogliendo l’appello del contribuente;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, e conseguente nullità della sentenza per avere il contribuente avanzato la richiesta di scomputo delle voci non retributive in appello e per avere la ricorrente eccepito la tardività della deduzione; b) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 14, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dalla L. n. 482 del 1985, art. 2) e degli artt. 2120 e 2697 c.c., quanto alla erronea detrazione delle ed. voci non retributive;

Ritiene che:

1. entrambi i motivi siano fondati. Il ricorrente deduceva l’erronea applicazione da parte del sostituto di imposta della L. n. 482 del 1985, art. 2, comma 2, per effetto dell’inserimento nell’imponibile di voci non retributive solo in appello immutando sostanzialmente la domanda proposta in primo grado. La espressione mensilità della retribuzione annua va intesa come un dodicesimo dell’intera retribuzione globale comprensiva di qualsiasi elemento retributivo continuativo;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

In considerazione della specificità della controversia e della formazione recente di una giurisprudenza in materia si ritiene corrispondente a giustizia la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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