Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1652 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 18/22/08 della Commissione tributaria regionale di Palermo, emessa il 9 febbraio 2008, depositata il 13 marzo 2008, R.G. 2465/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente delle cartelle di pagamento IRPEF e SSN emesse in relazione agli anni di imposta 1996 e 1997;

2. La C.T.P. di Palermo accoglieva il ricorso rilevando l’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c) e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6;

Ritiene che:

1. entrambi i motivi di ricorso siano fondati essendo, quanto al primo motivo, la motivazione della C.T.R. inidonea a esplicitare l’iter logico seguito per le evidenti contraddizioni e lacune esplicative in essa presenti ed essendo palesemente erronea la dichiarazione di decadenza perchè viziata dalla errata indicazione dell’anno in cui l’accertamento si è reso definitivo; sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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