Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1657 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via Flavia 96, presso lo studio dell’avvocato G. Carlo Grillo, rappresentata e difesa dall’avv.to RIJLI Salvatore, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la decisione n. 16/15/07 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, emessa il 21 marzo 2007, depositata il 18 aprile 2007, R.G. 804/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio de:l 23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che in data 7 luglio 2009 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente M.N. dell’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla denuncia di successione presentata da M.N. quale erede di M.S..

L’Amministrazione finanziaria disconosceva le modifiche e integrazioni presentate tardivamente dalla contribuente. Quest’ultima rivendicava il diritto a presentare tali integrazioni e modifiche della dichiarazione anche dopo il termine di sei mesi di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, per effetto della successiva acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti;

2. La C.T.P. di Reggio Calabria respingeva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, e segg.; b) violazione art. 112 c.p.c., e omessa pronuncia; c) violazione art. 112 c.p.c., omessa pronuncia e conseguente nullità della sentenza, d) omessa motivazione, e) contraddittoria motivazione;

Ritiene che:

1. i motivi di ricorso siano inammissibili o comunque infondati in quanto come ha correttamente affermato la CTR la rettifica della denuncia di successione oltre il termine previsto per la presentazione è ammissibile solo in presenza di errori che investono la debenza del tributo o la devoluzione dei beni costituenti l’attivo ereditario;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione non può essere condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di imposta di successione, il contribuente che nel dichiarare il valore di un bene ereditario abbia commesso un errore (consistente, nella specie, nell’avere ignorato che i fabbricati di natura rurale sono esentati da valutazione autonoma, rispetto al terreno su cui insistono) può legittimamente chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta cui lo stesso abbia dato luogo, essendo gli errori del contribuente emendabili, sia in virtù di un principio generale del sistema tributario, secondo cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, sia alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, nonchè del principio della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. A tale correzione non osta nè l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, non avendo detto termine natura decadenziale e non vertendosi nella fattispecie di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., sez. 5?, n. 4755 del 25 febbraio 2008 e n. 18024 del 6 agosto 2009);

ritenuto che gli altri motivi di ricorso appaiono fondati e comportano la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Calabria che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Calabria che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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