Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.16581 del 28/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

avv. T.C.C.E., difensore di sè stesso, elett.te dom.to in Roma, alla via Banchi di Santo Spirito n. 48, presso lo studio dell’avv. Bardanzellu Giovanni;

– ricorrente –

contro

Comune di Bologna;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 76/2005/07 depositata il 15/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Traina;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da avv. T.C.C.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla controversia promossa dal T.C. concernente l’impugnazione della cartella esattoriale n. ***** per ICI relativa all’anno 1994. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 1, art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, in assenza di specifico motivo di appello.

La censura è fondata. Nell’appello proposto dal Comune di Bologna avverso la sentenza della CTP del 19/4/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente – per come trascritto dal ricorrente – non vi è traccia di alcuna contestazione in ordine alla giurisdizione;

ne consegue che la questione non poteva essere esaminata dalla CTR in quanto coperta da giudicato, alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008), secondo cui allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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