Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1665 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 110/21/06 della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, emessa l’8 maggio 2006, depositata il 2 2010 ottobre 2006, R.G. 3056/03;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente R.M. dell’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio IVA di Enna per l’anno di imposta 1996 in relazione a fatture riferentesi a operazioni ritenute inesistenti o a costi ritenuti non inerenti;

2. La C.T.P. di Enna ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 3030/2007) e comunitaria (CGCE 6 luglio 2006 nelle cause C-439/04 e 440/04) che ricomprende come causa di indetraibilità dell’IVA non solo l’inesistenza oggettiva dell’operazione ma anche l’inesistenza soggettiva di uno dei soggetti contraenti. La CTR ha inoltre errato nel ritenere che fosse a carico dell’amministrazione finanziaria la prova della mala fede del soggetto pagatore;

sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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