Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.16658 del 29/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO V.V.;

– intimato –

sul ricorso 27428-2006 proposto da:

V.F., erede del Sig. V.V. titolare dell’omonima Ditta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIMMANO’ DOMENICO, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardiva notifica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della ditta V.V. impugnava l’avviso di rettifica notificato relativamente all’anno 1996 per il recupero di Iva per L. 772.565.000, oltre interessi e sanzioni, emesso sulla base di p.v.c. della G.d.F. di Afragola che evidenziava tra l’altro l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e comunque la mancata indicazione nella dichiarazione annuale dell’IVA sugli acquisti, con conseguente perdita del diritto alla relativa detrazione.

Il giudice adito rigettava il ricorso, il Fallimento proponeva gravame e la CTR della Campania con sentenza n. 68/31/05, depositata il 23.5.2005 e non notificata, in riforma dell’impugnata sentenza riduceva il debito d’imposta a L. 184.494.149, annullando le sanzioni.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso in via principale l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi.

Resisteva con controricorso e contestuale ricorso incidentale V.F. quale unica erede di V.V., tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività e per nullità della notifica.

All’udienza di discussione del 17 maggio 2011 la Corte decideva come da dispositivo, deliberando l’adozione di motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte doversi procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 375 c.p.c..

Il ricorso principale risulta inammissibile, così come eccepito dalla resistente, perchè proposto in violazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. essendo pervenuto all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 10 luglio 2006, e quindi successivamente alla scadenza del termine suddetto, nel caso di specie maturato in data 8 luglio 2006, trattandosi di impugnazione avverso sentenza depositata il 23.5.2005.

Nè l’inammissibilità in questione può ritenersi esclusa L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 3 non potendosi riconoscere a tale norma efficacia retroattiva (Cass. 15.3.2010, n. 6212; 3.7.2009, n. 15636).

L’inammissibilità del ricorso principale travolge anche il ricorso incidentale, proposto anch’esso tardivamente.

L’esito identico dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e Ei dichiara inammissibili. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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