Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16746 del 29/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19585/2007 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16, presso l’avvocato CONTI PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso l’avvocato MALARA ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CONTI PIERO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MALARA ANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 07 febbraio 2007, accoglieva parzialmente l’appello proposto da L.S. nei confronti di F.M., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 febbraio 2004 in punto addebito della separazione ed assegno per il coniuge.

Ricorre per cassazione il L..

Resiste con controricorso la F., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza del quesito, relativo a violazione di legge, nonchè per assenza della sintesi, omologa al quesito di diritto (a riguardo, Cass. n 2694/2008) di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorrente, quanto alla violazione di legge, si limita a chiedere a questa Corte se vi sia stata falsa applicazione dell’art. 156 c.c..

Si tratta di mera interrogazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. S.U. n 28536/2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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