Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16778 del 29/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G.;

M.R.;

M.A.;

MO.Al.;

M.G.;

parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Cesaroni Massimo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. prof. Michele Tamponi in Roma, via Attilio Friggeri n. 106, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

P.P.;

P.M.;

P.A.;

Parti rappresentate e difese dall’avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Ornella Manfredini, in Roma, via G. Belli n. 36;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 88/2005 depositata il 18/01/05 e notificata il 13/10/2005.

RILEVATO IN FATTO

Che il ricorso non è stato notificato agli eredi di: C.R. fu F., nata a ***** e deceduta in *****; C.G. fu F. nato a ***** e deceduto in *****; C.N. fu D., nato a ***** il ***** e deceduto in ***** il *****: R. C. fu F., nata il ***** a ***** e deceduta in ***** il *****; G. C. fu F., nato a ***** e deceduto a *****;

che i predetti, citati a comparire nel giudizio di appello, devono considerarsi litisconsorzi necessari rispetto all’azione intrapresa dai ricorrenti descritti in epigrafe:

RITENUTO:

Che va integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rinvia a nuovo ruolo la causa, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra specificati entro il perentorio termine di giorni 240 dalla notifica della presente ordinanza Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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