Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.16884 del 02/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 253/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S. *****, nella sua qualità di unica erede legittima della signora T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAMBA FABRIZIO, DELLA VITE LUCIANO, giusta procura a margine del ricorso di primo grado;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1346/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha proposto ricorso contro la sentenza n. 1346, depositata il 17.12.2008, con cui la Corte d’appello di Milano ha provveduto in ordine all’appello proposto dal medesimo Ministero contro B. S., nella sua qualità di erede di T.D., nella controversia riguardante la data di decorrenza di inquadramento in una qualifica superiore a seguito di una selezione per una progressione interna.

L’intimata resiste con controricorso, di cui però deve essere rilevata l’inammissibilità per difetto di procura speciale, in quanto al riguardo viene fatto riferimento alla procura rilasciata per il giudizio di primo grado.

Il ricorso è qualificabile come improcedibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., per l’avvenuto deposito da parte del ricorrente di una copia incompleta della sentenza impugnata, mancante della maggior parte della motivazione, del dispositivo, delle firme, della attestazione di deposito in cancelleria e della dichiarazione di conformità all’originale (del resto nella attestazione di deposito del ricorso con i suoi allegati è cancellata la voce relativa alla sentenza impugnata).

Nulla per le spese stante la mancanza di una rituale costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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