Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.16899 del 02/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’Avv. Guido Orlando, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2374/2009 della Corte d’appello di Bari, pronunziata in causa n. 3416/05 r.g. lav., depositata in data 4.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO C.A. chiedeva al Tribunale di Foggia di dichiarare nullo il termine apposto a due contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per i periodi 21.11.98-31.1.99 e 3.4-29.5.99.

Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Bari con sentenza del 4.06.09 accoglieva l’impugnazione con riferimento al primo contratto e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria, cui rispondeva con controricorso il dipendente.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Poste Italiane ha depositato memoria.

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale dell’8.2.11, dal quale risulta che Grillo ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliatone a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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