Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.16986 del 04/08/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell’Avv. Bruschi Flavia, rappresentata e difesa dall’Avv. Chironi Iuri per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2009 della Corte d’appello di Lecce, pronunziata in causa n. 541/07 r.g. lav., depositata in data 23.01.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CESQUI Elisabetta.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1.- Q.S. chiedeva al giudice del lavoro di Lecce di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 16.07-30.09.99.

Rigettate la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Lecce con sentenza del 23.01.09 accoglieva l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria, cui rispondeva con controricorso la dipendente.

2- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Poste Italiane ha depositato memoria.

3.- Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.11.10, dal quale risulta che Q. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

4.- In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472