LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.V., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GOFFREDO Maria ed Ettore Sbarra per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2378/2009 della Corte d’appello di Bari, pronunziata in causa n. 1035/08 r.g., depositata in data 18.06.09;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CESQUI Elisabetta.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO G.V. chiedeva al giudice del lavoro di Trani di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 10.03-30.06.00.
Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Bari con sentenza del 18.06.09 accoglieva l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria, cui rispondeva con controricorso la dipendente.
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Poste Italiane ha depositato memoria.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.12.10, dal quale risulta che G. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011