Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1700 del 25/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AERO SEKUR S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato VASCIMINNI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IRACE ERNESTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.I.L. FILTEA, R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2043/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2007 r.g.n. 4380/06 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2 010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato IRACE ERNESTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per rinuncia.

La Corte di Appello di Roma, in sede di riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione, con sentenza in data 9.3/15.5.2007, accoglieva l’appello proposto da R.A. nei confronti della societa’ AERO SEKUR spa ed avverso la sentenza del Pretore di Roma del n 1539 del 25.9/23.10.1997 e, in riforma di quest’ultima, previa declaratoria della nullita’ del licenziamento intimato alla lavoratrice, ordinava la riassunzione della predetta e condannava la societa’ datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14 settembre 1992, nella misura prevista per la qualifica di appartenenza dal contratto applicato in corso di rapporto, oltre accessori come per legge, respingeva l’appello nei confronti della CGIL FILTEA. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la AERO SEKUR spa con tre motivi di impugnazione.

La R. e l’associazione sindacale sono rimaste intimate.

Posto cio’ rileva il Collegio che in corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 30.7.2007 concernente la presente controversia , debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante della AERO SEKUR spa; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della lavoratrice sopra indicata, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che d e’ve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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