Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17006 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MANCA A. JENNIFER, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SERRA FAUSTO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 26.6.09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il consigliere, nominato relatore del ricorso n. 26342/09, rilevato quanto segue:

il Tribunale di Cagliari accolse la domanda proposta dal G. affinchè il T. fosse condannato, in adempimento del contratto stipulato nel settembre 1995, all’adempimento dell’obbligo di edificare a sue cure e spese un fabbricato; la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari, la cui sentenza ora il T. impugna per cassazione a mezzo di due motivi; resiste con controricorso il G.; osserva:

il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto verte intorno all’interpretazione del contratto (senza che neppure siano menzionati i canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati) ed alla valutazione della prova (in relazione alla quale la sentenza fornisce una motivazione congrua e logica), risolvendosi, così, nella proposizione di una serie di questioni attinenti al merito della controversia.

P.Q.M. Propone che il ricorso sia respinto.” non sono state depositate memorie per l’udienza.

RITIENE IN DIRITTO che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, e che il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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