Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.17014 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7731/2010 proposto da:

S.H. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORSARI STEFANO, MASI MARCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA *****, (d’ora in poi CARIFE), in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI, rappresentata e difesa dall’avvocato LOPEZ GENNARO MARIA, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/2009 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, Letti gli atti depositati, Osserva:

La S. propose contro la Cassa di Risparmio di Ferrara domanda risarcitoria, L. n. 196 del 2003, ex art. 152, sostenendo: di avere incaricato una persona di effettuare per suo conto un versamento presso una filiale della Banca; che l’addetto allo sportello aveva rilasciato a quella persona in busta aperta una contabile bancaria con l’indicazione del saldo di conto corrente.

Il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda ritenendo non provata nè la condotta illecita della Banca, nè l’esistenza di un danno risarcibile. La S. propone ricorso per cassazione a mezzo di quatto motivi. Resiste la Cassa con controricorso.

I motivi sono tutti infondati. La ricorrente discute di incapacità a testimoniare dei dipendenti della Banca, senza allegare e dimostrare di avere sollevato la relativa eccezione nel giudizio di merito. Per il resto, la sentenza s’è adeguata ai principi espressi da Cass. SU 26972/2008 (quanto alla necessità che il danno non patrimoniale sia allegato e provato) e da Cass. 4366/2003 (quanto al principio secondo cui la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile ed il danno lamentato deve essere provato secondo le regole dell’art. 2043 c.c.).

Il relatore propone, dunque, che il ricorso sia respinto.”; la ricorrente ha depositato memorie per l’udienza;

ritiene che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, in quanto le memorie depositate non apportano argomenti idonei a pervenire a diverso esito;

dunque, il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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