Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17032 del 05/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (c.f. *****), B.L., B.

C., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso l’avvocato SAVARESE ROBERTO, rappresentate e difese dall’avvocato PAGNOTTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G. (C.F. *****), C.G.

(C.F. *****), R.B. (C.F. *****), nella qualità di eredi di R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso l’avvocato ZANELLO ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA EUGENIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 660/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato R. SAVARESE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato E. CATERINA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, respingendo il gravame delle sig.re T.R., B.L. e B. C., ha confermato la decisione di primo grado, con cui era stato dichiarato l’avvenuto trasferimento, dalle appellanti ai sigg.

R.G. e C.G., delle quote della s.a.s.

GEFIM di R.D. e C. per effetto dell’esercizio di diritto di opzione contrattualmente riconosciuto agli acquirenti.

La Corte ha, infatti, confermato la ritualità dell’esercizio del diritto, anche sotto il profilo della congruità dell’offerta di immobili su cui iscrivere ipoteca a garanzia della dilazione del pagamento del prezzo.

Le sig.re T. e B. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. Gli eredi del sig. R.G. e la sig.ra C.G. anche in proprio hanno resistito con controricorso, illustrato anche da memoria.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento dell’eccezione dei controricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Infatti i motivi di esso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non contengono nè il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., primo periodo, nè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis, secondo periodo, cit.).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 5.700,00, di cui 5.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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