Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.17103 del 08/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. e C.G., rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. SCANDURRA Mario e Ignazio Moroni, elettivamente domiciliate nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Ombrone, n. 12, pai. C, int. 13;

– ricorrenti non diligenti –

contro

R.M., R.L. e R.A., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. CATANZARO LOMBARDO Antonino, elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense, n. 104, presso Antonia De Angelis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1329 del 6 novembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Antonino Catanzaro Lombardo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che C.E. e C.G., con tre diversi atti, notificati il 29 settembre 2009, il 12 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1329 del 6 novembre 2008;

che ciascun ricorso è resistito, con controricorso, dagli intimati R.M., R.L. e R.A., i quali hanno anche depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della cancelleria, nessuno dei tre ricorsi per cassazione, rivolti contro la stessa sentenza, è stato depositato nel termine di legge ad opera della parte ricorrente;

che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute degli intimati, che hanno resistito con controricorso;

che le spese vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara i ricorsi improcedibili e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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