Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17189 del 11/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31828/2007 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANCONA 20, presso l’avvocato FUSCO Fausto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAFFIRIO GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso l’avvocato PRINCIPE CLAUDIO REMY EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERLO ROSSANA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1288/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Dato atto che, nel presente procedimento di separazione giudiziale, B.L. rinuncia al ricorso, proposto nei confronti di V.P., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, depositata in data 04 agosto 2007, tra le parti, con atto sottoscritto personalmente cui personalmente ha aderito la controparte;

che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarato estinto il procedimento, senza farsi luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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