Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17192 del 11/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19314/2007 proposto da:

R.M. (c.f. *****), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LO FURNO Felice, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.S. (C.F. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE Gianluigi, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2006 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LO FURNO FELICE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 18 maggio 2006, rigettava l’appello proposto da R.M. nei confronti di D.C. S., avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia del 22 giugno 2004, in punto assegnazione della casa coniugale, rimborso spese di ristrutturazione della predetta casa, assegno di mantenimento.

Ricorre per cassazione la R..

Resiste con controricorso il D.C..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per onorati ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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