LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25134/2006 proposto da:
C.C. *****, V.M.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato EUFRATE ROBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato COPPOLA Giuseppe;
– ricorrenti –
contro
EDIL 2001 SRL P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE XIII N. 464, presso lo studio dell’avvocato OLIOSI Sergio, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 318/2006 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 21/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato OLIOSI Sergio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi V.M. e C.C. convenivano davanti al Giudice di pace di Civitavecchia la Edilizia 2001 s.r.l. ed esponevano:
di essere comproprietari di un appartamento all’ultimo piano dell’edificio condominiale in *****;
che con contratto in data 27 giugno 2002 il condominio aveva affidato alla società convenuta lavori straordinari di restauro della copertura a tetto dell’edificio;
– che nel periodo tra giugno e luglio 2002 si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana nel loro appartamento, provenienti dal solaio di copertura del fabbricato sul quale la società convenuta aveva tolto la copertura di tegole;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano la condanna della convenuta frac risarcimento dei danni, sul presupposto della responsabilità contrattuale della stessa.
La Edilizia 2001 s.r.l., costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, in relazione al tipo di responsabilità fatto valere, e contestava comunque il fondamento della domanda, che veniva accolta, con sentenza in data 9 luglio 2003, dal Giudice di pace sotto il profilo di una responsabilità extracontrattuale della società convenuta.
Quest’ultima proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 21 aprile 2006.
I giudici di secondo grado, premesso che erroneamente il Giudice di pace aveva accolto la domanda sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale della Edilizia 2001 s.r.l., pur avendo gli attori invocato specificamente una responsabilità contrattuale, riteneva che gli originari attori infondatamente invocavano a giustificazione della propria legittimazione attiva in ordine alla azione proposta l’orientamento di questa S.C. secondo il quale nel condominio l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale.
Nella specie, infatti, gli attori, lungi dal sostituirsi all’amministratore o dal coadiuvarlo nell’esercizio di prerogative riguardanti la tutela di beni o ragioni dell’ente di gestione condominiale, avevano espressamente agito per la tutela di beni e ragioni proprie ed esclusive, cioè per ottenere il risarcimento di danni sofferti nell’ambito della propria ed esclusiva sfera patrimoniale.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione V.M. e C.C., con tre motivi.
Resiste con controricorso la Edilizia 2001 s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il contratto di appalto era stato stipulato dall’amministratore quale rappresentante dei condomini, per cui essi erano parti di tale contratto e conseguentemente legittimati ad agire nei confronti dell’appaltatore per inadempimento agli obblighi assunti.
Il motivo è infondato, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti della controparte in relazione a controversie nascenti da un contratto stipulato dall’amministratore per il condominio (sent. 20 febbraio 2009 n. 4245).
In secondo luogo gli attori non avevano chiesto un risarcimento del danno connesso all’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Edilizia 2001 s.r.l. in base al contratto di appalto, ma avevano denunciato l’illecito aquiliano di cui erano stati vittime a causa delle modalità di esecuzione di tale contratto.
Ad abundantiam si osserva che la mancata percezione dei termini della questione risulta dalla incongrua formulazione del quesito di diritto (il contratto di appalto stipulato tra l’appaltatore l’amministratore di un Condominio ha efficacia, oltre che per tutti i condomini nel loro insieme, anche per ogni condomino singolarmente considerato?).
Con il secondo motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto “La concorde accettazione di rinuncia alla clausola compromissoria di un contratto di appalto, significa anche adesione ed accettazione di detto contratto?”, e danno una risposta positiva allo stesso affermando testualmente: le parti si sono riconosciute nel contratto di appalto de quo ed hanno concordato di regolare la questione secondo quanto previsto in tale negozio giuridico. E la sentenza che non ho ha saputo percepire, è viziata della illegittimità dedotta.
Il motivo, di difficile comprensione in ordine sia alla formulazione del quesito di diritto, sia alle conseguenze che dalla asserita esattezza del principio dallo stesso espresso si vorrebbero trarre, è comunque inammissibile, in quanto la questione della rinuncia alla clausola compromissoria originariamente prevista nel contratto di appalto e degli effetti che dalla stessa si pretenderebbe dedurre è estranea alle tematiche affrontate nel giudizio di secondo grado.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che, avendo la società appaltatrice causato danni a beni di proprietà di chi si doveva considerare parte del contratto, i danni stessi dovevano essere qualificati come contrattuali. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto La responsabilità contrattuale e aquiliana si distinguono in funzione del comportamento contrattualmente vincolato o meno dell’agente riguardo al danneggiato, o dalla titolarità della proprietà del bene leso? Il motivo, a prescindere dalla scarsa comprensibilità del quesito di diritto, è infondato, in base alle considerazioni in precedenza svolte.
I ricorrenti, cioè, continuano a confondere i danni da inadempimento di un contratto di appalto con i danni causati a beni di proprietà del committente non direttamente interessati dalla esecuzione del contratto, che hanno natura extracontrattuale.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011