LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M.G.E. *****, C.M.
B.Y. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GALLO GAIA LUCILLA, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CO.MA. *****, O.S. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PASQUALE ANGELO giusta delega in calce al controricorso;
F.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO R. PEREIRA 206, presso lo studio dell’avvocato PERRONE VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEVA ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 14248/2008 del TRIBUNALE di MILANO, 10^
SEZIONE CIVILE, emessa il 20/10/2008, depositata il 01/12/2008, R.G.N. 69525/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato LILLO BRUCCOLERI per delega dell’Avvocato GIUSEPPE VESCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
O.S. e Co.Ma. convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano F.V., in qualità di proprietario di un appartamento sovrastante il loro, nonchè C.M.G.E. e C.M.B.Y. nella qualità di conduttrici del medesimo appartamento, per sentir accertare la responsabilità dei convenuti in merito ai danni subiti a seguito di infiltrazioni d’acqua provenienti dal suddetto appartamento e per chiedere la condanna del responsabile, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni.
Le convenute, costituendosi in giudizio, eccepivano preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva e sostenevano che la richiesta risarcitoria doveva essere rivolta al F. in quanto proprietario dell’immobile. In subordine sostenevano di non aver comunque violato l’art. 2043 c.c. F.V. eccepiva in via preliminare l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, di non essere responsabile dei danni che a suo avviso andavano imputati alle conduttrici, a causa della loro condotta negligente.
Il Giudice di Pace di Milano riteneva il F. responsabile dell’evento dannoso e lo condannava al risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello lo stesso F..
Si costituivano le appellate C.M.G.E. e C.M.B.Y. che chiedevano la conferma della sentenza di primo grado.
Al presente procedimento era quindi riunito il successivo n 77885/05, instaurato da O.S. e Co.Ma. che proponevano appello avverso la medesima sentenza del Giudice di Pace di Milano in punto di liquidazione delle spese.
Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza impugnata, condannava C.M.G.E. e B.Y. C.M. al pagamento della somma di Euro 2.500,00 oltre accessori, in favore di O.S. e Co.Ma. precisando che il guasto verificatosi alla piletta della doccia rientrava fra le riparazioni di ordinaria manutenzione poste a carico del conduttore ai sensi dell’art. 1576 c.c. Hanno proposto ricorso per cassazione C.M.G.E. e C.M.B.Y., con sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi F.V. e O. S. e Co.Ma..
A seguito del perfezionamento dell’accordo transattivo intercorso fra tutte le parti nelle more del giudizio le parti dichiaravano di non avere più interesse a proseguirlo.
Pertanto gli Avv. Gaia Lucilia Gallo, Angelo Di Pasquale e Antonio Leva, nelle rispettive qualità dichiaravano congiuntamente di rinunziare al ricorso per cassazione ed ai rispettivi controricorsi e dichiaravano di abbandonare il presente giudizio R.G. n. 18040/2009 non comparendo all’udienza del 28 giugno 2011.
La rinuncia è formalmente perfetta in quanto sottoscritta dagli Avv. Gaia Lucilia Gallo, Angelo Di Pasquale e Antonio Leva.
Consegue l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, da dichiararsi con ordinanza (art. 391 c.p.c., comma 1), con compensazione, per l’intervenuta transazione, delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e compensa le spese del medesimo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011