LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18994/2009 proposto da:
SALUMIFICIO VITO S.A.S. DI FALASCHI LARA & C ***** in persona del legale rappresentante pro tempore socio accomandatario FALASCHI LARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO Francesco, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
A LEASING S.P.A. ***** in persona dell’Amministratore Delegato Rag. M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VASCELLARI MARCELLO giusto mandato in atti;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TREVISO, emesso il 14/7/2009, depositato il 20/07/2009, R.G.N. 3877/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato LUIGI MANZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dozt.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per 1’inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Salumificio Vito s.a.s. di Falaschi Lara & C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso resa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc civ., avverso ordinanza di accoglimento di istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., della A-Leasing S.p.A..
La A-Leasing S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha infatti affermato che l’ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione, difettando il requisito della definitività. Nè la conclusione muta, allorchè il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilita del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sè, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. ord. 19 novembre 2010, n. 23504).
A ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011