LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7280/2010 proposto da:
F.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio degli avvocati BELLI Bruno e MAGNO PIETRO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.E. *****, F.A.
*****, P.A.M. *****, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato JAUS RICHIELLO Maria Luisa, che le rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
F.C. *****, IMMOBILIARE BETTINA SRL *****, N.P., in qualità di amministratore della Immobiliare Bettina Srl;
– intimati –
avverso la sentenza n. 55/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 12.11.09, depositata il 07/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe M.F. Rapisarda (per delega avv. Bruno Belli) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per le controricorrenti l’Avvocato Umberto Richiello (per delega avv. Maria Luisa Jaus Richiello) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che non appare ricorrere, con evidenza tale da consentire la definizione del giudizio con pronuncia in Camera di consiglio, l’ipotesi di inammissibilità prospettata nella relazione.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011