Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17466 del 22/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20368/2008 proposto da:

T.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato MENICACCI Stefano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17390/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

P.E. ha proposto innanzi al giudice di pace di Roma opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla società Global Service s.r.l..

Avverso la statuizione di rigetto, il predetto ingiunto ha proposto appello al Tribunale di Roma che, con sentenza n. 17390 depositata il 15 settembre 2007, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Avverso questa statuizione ricorre l’Avv. T.G., difensore antistatario della Global Service, con unico mezzo.

L’intimato non si è costituito.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

La ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 91 e 93 c.p.c., per dolersi dell’omessa diretta attribuzione delle spese giudiziali, liquidate a favore della sua assistita società Global Service nonostante il dichiarato anticipo. Il conclusivo quesito di diritto chiede se la distrazione delle spese giudiziali spetti al procuratore antistatario che ne abbia fatto espressa richiesta. Il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 cod. proc. civ., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo” Cass. S.U. n. 16037/2010.

Alla luce di questo enunciato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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