LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.R. e Z.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Principessa Clotilde 7, presso l’avv. TONUCCI Mario, che con l’avv. Antonio De Gregori li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Z.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 638 del 13.6.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30.5.1989 Z.T.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova il fratello Z. G., amministratore unico della Alpi Turismo Autonoleggi Liguri Piemontesi s.n.c. (di cui entrambi erano soci paritari al 50%), deducendo gravi inadempienze nella gestione societaria e chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno.
Con altro atto di citazione del 20.1.1992 Z.G., in proprio e quale amministratore della società, conveniva in giudizio a sua volta il fratello, formulando (sulla base di antitetici motivi) identica richiesta risarcitoria.
Riuniti i giudizi ed espletata l’istruttoria, il tribunale accoglieva l’originaria domanda di Z.T.V. (cui nel corso del processo erano succeduti gli eredi R. ed A.) limitatamente alla liquidazione della quota di sua spettanza (il cui valore era stato quantificato in L. 46.701013), mentre rigettava tutte le richiesta risarcitorie.
La sentenza, impugnata da entrambe le parti, veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova che in particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava l’impossibilità di procedere alla liquidazione della quota richiesta dagli eredi di Z.T.V., atteso che non risultava conclusa la liquidazione, mentre quantificava il danno da questi denunciato nella somma di Euro 19.184,59, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la decisione R. ed Z.A. proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.
Successivamente i ricorrenti ( R.G. e Z.M. F. per Z.R., nel frattempo deceduto) trasmettevano a questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dai loro difensori.
Ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011