LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G., S.P. in proprio e quali eredi di A.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato RICCIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 227/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 18.3.09, depositata il 23/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito per il resistente l’Avvocato Clementina Pulli che si rimette.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che:
Con il ricorso in epigrafe S.G. e S.P., anche quali eredi di A.F., impugnano, nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Interno, limitatamente al capo sulle spese, la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in sede di rinvio, nella controversia fra le parti indicate in epigrafe avente ad oggetto l’indennità di accompagnamento, ha liquidato in favore della parte vittoriosa S.G., S.P. ed A. F., eredi di S.T., Euro 500 per il giudizio dinanzi al Tribunale ed Euro 1000 per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le parti intimate non hanno proposto controricorso.
Il ricorso è fondato non avendo il giudice di merito rispettato i minimi tariffari che nella specie in relazione al valore della causa ammontavano rispettivamente ad Euro i 127 e ad Euro 1.192.
Pertanto la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte di Appello in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011