Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17585 del 23/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 60, presso lo studio dell’avvocato MARSILI PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA COSTRUZIONI SPA ***** in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo Studio Legale VESCI GERARDO &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avv. VESCI GERARDO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1766/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’1.3.07, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Marsili che chiede il riconoscimento dell’errore sensabile e l’autorizzazione al deposito di note;

udito per la controricorrente l’Avvocato Raffaella Baccaro (per delega avv. Gerardo Vesci) che si riporta agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che:

C.G. impugna con ricorso per un motivo la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha respinto il suo gravame contro la decisione di primo grado, di rigetto della sua domanda di condanna della Italiana costruzioni s.p.a. della società a corrispondergli una determinata somma quale trattamento spettante ai dirigenti in base a contratto collettivo nazionale applicabile, per le mansioni svolte nella qualità di direttore di lavori di diversi cantieri. La parte intimata resiste con controricorso, nel quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso.

L’eccezione è fondata.

La sentenza impugnata è stata resa pubblica mediante deposito il 17 novembre 2008 ed il ricorso è stato avviato alla notifica dallo stesso difensore del ricorrente, in base alla L. n. 53 del 1994, con plico raccomandato spedito dallo stesso notificante il 28 dicembre 2009.

Poichè si tratta di controversia di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale dei termini ed il ricorso deve esser quindi ritenuto tardivo perchè notificato oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza, termine applicabile in relazione alla data di introduzione della causa. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 30 per esborsi ed in Euro 5000 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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