Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.1769 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER JURGEN, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FADANELLI LAURA, VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.J., D.O., O.R., L.

F., G.M.;

– intimati –

sul ricorso 25420-2007 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.R., D.O., L.F., G.

L.M., M.J., COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di BOLZANO, depositata il 14/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Luigi MANZI, Michele COSTA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere, in subordine inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

che:

alcuni soggetti, in proprio e per i propri figli, chiesero al Tribunale di Bolzano, quale giudice del lavoro, di accertare e dichiarare che la Comunità comprensoriale Valle Pusteria non era in diritto di chiedere loro di partecipare alla tariffa per il lavoro svolto da loro o dai loro familiari con handicap nei laboratori protetti o di subordinare quel lavoro alla partecipazione alla tariffa; quindi, di condannare la Comunità alla restituzione degli importi sin dall’entrata in vigore del Decreto Della Presidente Della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30;

intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma a sostegno delle ragioni della Comunità, il Tribunale di Bolzano, dichiarata la giurisdizione del G.O., accertò che la partecipazione ai costi da parte dell’assistito e dei suoi familiari non era giustificata sino a che la persona affetta da handicap si trovava nella fase di istruzione e formazione professionale, mentre doveva ritenersi conforme a diritto dopo tale periodo; respinse, altresì, la domanda di restituzione degli importi pagati;

la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Trento con la sentenza che ora la Comunità Comprensoriale Valle Pusteria (due motivi) e la Provincia Autonoma di Bolzano (tre motivi) impugnano per cassazione; osserva che è stato depositato atto di transazione tra le parti della presente causa, nel quale è previsto che “le vertenze …. pendenti innanzi alla Corte di cassazione vengono abbandonate, con compensazione integrale delle spese processuali …”;

tale circostanza comporta il venir meno dell’interesse delle parti alla definizione della controversia per cessata materia del contendere, sicchè i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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