LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER JURGEN, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FADANELLI LAURA, VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.J., D.O., O.R., L.
F., G.M.;
– intimati –
sul ricorso 25420-2007 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
O.R., D.O., L.F., G.
L.M., M.J., COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 35/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di BOLZANO, depositata il 14/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Luigi MANZI, Michele COSTA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere, in subordine inammissibilità di entrambi i ricorsi.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
che:
alcuni soggetti, in proprio e per i propri figli, chiesero al Tribunale di Bolzano, quale giudice del lavoro, di accertare e dichiarare che la Comunità comprensoriale Valle Pusteria non era in diritto di chiedere loro di partecipare alla tariffa per il lavoro svolto da loro o dai loro familiari con handicap nei laboratori protetti o di subordinare quel lavoro alla partecipazione alla tariffa; quindi, di condannare la Comunità alla restituzione degli importi sin dall’entrata in vigore del Decreto Della Presidente Della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30;
intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma a sostegno delle ragioni della Comunità, il Tribunale di Bolzano, dichiarata la giurisdizione del G.O., accertò che la partecipazione ai costi da parte dell’assistito e dei suoi familiari non era giustificata sino a che la persona affetta da handicap si trovava nella fase di istruzione e formazione professionale, mentre doveva ritenersi conforme a diritto dopo tale periodo; respinse, altresì, la domanda di restituzione degli importi pagati;
la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Trento con la sentenza che ora la Comunità Comprensoriale Valle Pusteria (due motivi) e la Provincia Autonoma di Bolzano (tre motivi) impugnano per cassazione; osserva che è stato depositato atto di transazione tra le parti della presente causa, nel quale è previsto che “le vertenze …. pendenti innanzi alla Corte di cassazione vengono abbandonate, con compensazione integrale delle spese processuali …”;
tale circostanza comporta il venir meno dell’interesse delle parti alla definizione della controversia per cessata materia del contendere, sicchè i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011