Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.1770 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AREZZO (*****), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIARINI ROBERTA, PASQUINI STEFANO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STA S.P.A., sia in proprio che in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra STA e DGI Daneco Gestione Impianti, Centro Servizi Ambiente s.p.a., Siena Ambiente s.p.a. e Seghers Keppel Technology Group N.V., nonchè

CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A., SIENA AMBIENTE S.P.A., DANECO S.P.A.

(già D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a.), CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A., tutte in proprio e quale mandanti del RTI predetto, in persona dei rispettivi Presidenti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHITI MARIO P., CAPECCHI LUCA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP N.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHITI MARIO P., CAPECCHI LUCA, per delega a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

A.I.S.A. S.P.A.;

– intimata –

avverso la decisione n. 5641/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/09/2009;

uditi gli avvocati Stefano PASQUINI, Luigi MANZI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/10 dal Cons. Dott. ANGELO SPIRITO.

La Corte:

OSSERVA Letto il ricorso proposto dal Comune per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato resa il 22 settembre 2009, con il quale si sostiene il difetto di giurisdizione del G.A. per falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244, ad un’ipotesi nella quale si contendeva sulla revoca di una procedura di selezione per l’acquisizione di un nuovo socio (il menzionato Comune) alla società gestore dello smaltimento rifiuti;

letta la reazione del consigliere relatore in data 7/8 giugno 2010, con la quale è rilevato che il Comune, vittorioso nel giudizio innanzi al TAR, non propose appello incidentale per escludere la giurisdizione e che, pertanto, è maturata una preclusione che rende inammissibile l’attuale ricorso; ritenuto che la memoria depositata dal Comune non conferisce argomenti utili a contrastare la giurisprudenza in tal senso formatasi e che ricorrono i giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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