LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. TIREOLLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
GOSPASERVICE S.P.A., in proprio e nella qualità di mandante del costituendo R.T.I. con Sistemi Infornativi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78 – STUDIO BDL, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELINI ISABELLA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio degli avvocati VINTI STEFANO, CHIRULLI PAOLA, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SERIN SOFT S.R.L.;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 10129/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;
uditi gli avvocati Isabella ANGELINI, Paola CHIRULLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede alla Corte che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di legge.
La Corte:
OSSERVA Pronunziando sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla società Gospaservice s.p.a. (già SIPRE 103 s.p.a.),nel corso del procedimento n. 10129/09, vertente davanti al T.A.R. del Lazio,nei confronti dell’EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), controricorrente, nonchè della società SERIN SOFT s.r.l., in questa sede non costituita;
rilevato che con atto in data 20.12. 2010,sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, controfirmato dal difensore della medesima e notificato alle controparti intervenuta rinunzia al ricorso, cui ha fatto seguito la relativa accettazione,con dichiarazione in data 29.12.2010, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori dell’ente resistente;
ritenuta, pertanto,la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, comportanti l’estinzione del giudiziosi sensi degli artt. 306, 390, 391 c.p.c.;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione alla rinunzia dell’unica controparte costituita.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del suddetto giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, a Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011