Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.17771 del 29/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17246/2007 proposto da:

SOCIETA’ GENERALE PER L’INDUSTRIA MAGNESIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI Carlo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RACCHI LUCIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO Vito, PIGNATARO ADRIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2006 R.G.N. 1791/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 283/2003 il Tribunale di Varese accertava nei confronti dell’INAIL il diritto della Società Generale per l’Industria della Magnesia S.p.A. alla classificazione delle lavorazioni del proprio stabilimento produttivo concernenti i prodotti destinati all’industria farmaceutica alla voce 2112 delle tariffe di premio di cui al D.M. 18 giugno 1988 e alla voce 0710 le attività del centro di ricerca, con decorrenza dal luglio 1988.

L’INAIL impugnava la sentenza solo riguardo a detta decorrenza.

In accoglimento del gravame, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 422/2006, in riforma della statuizione di prime cure dichiarava la diversa decorrenza di tale classificazione a partire dal 30.6.98, data del ricorso amministrativo con cui la società aveva chiesto la rettifica della classificazione.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre la Società Generale per l’Industria della Magnesia S.p.A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL. Nelle more è pervenuta rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente con richiesta di compensazione delle spese del grado, cui ha aderito l’istituto controricorrente.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso e ha chiesto compensarsi le spese. L’INAIL ha aderito.

Per l’effetto, ex art. 391 c.p.c., deve dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, con integrale compensazione fra le parti delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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