Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18004 del 01/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32187/2006 proposto da:

PARCO DEI PINI DI SPAGNOLO ANTONIO E FIGLI S.A.S. (c.f.

*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, S.A. (c.f. *****), in proprio e nella qualità di socio accomandatario, N.M.C. (C.F.

*****), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FIORE Ottorino, giusta procura speciale per Notaio dott. GIOVANNI DE DONNO di MAGLIE(LECCE) – Rep.n. 19912 del 20.03.08;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO PARCO PINI DI SPAGNOLO ANTONIO E FIGLI S.A.S., in persona del Curatore Avv. D.A., e S.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato VANIA ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato D’ORIA Dario, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PARCO DEI PINI DI SPANGOLO ANTONIO E FIGLI S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato D’ORIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

– Rilevato che con sentenza 14 settembre 2006 la corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello della società Parco dei Pini di Spagnolo Antonio e figli, sas, nonchè di S.A. e N.M.C. avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario, dopo avere respinto la richiesta dei tre predetti soggetti di ridurre l’importo da depositare, stabilito per la procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa;

– che l’appello era stato proposto deducendo la erroneità della decisione del tribunale in ordine alla determinazione della somma e la violazione del diritto di difesa;

– che la corte territoriale ha ritenuto che la sentenza appellata fosse invece suscettibile di opposizione L. Fall., ex art. 18, essendo l’appello riservato solo alla decisione di rigetto della domanda di concordato preventivo e contestuale dichiarazione di fallimento, non anche a quelle che dichiarano il fallimento di ufficio nel corso della procedura ovvero previa pronunzia di inammissibilità della domanda di concordato o ancora per mancato deposito della somma necessaria alla procedura o infine per mancata approvazione;

– che hanno proposto ricorso per cassazione la società, S. A. e il terzo assuntore N.M.C. e che ha resistito il fallimento.

Osserva:

Il ricorso è stato proposto senza la formulazione dei quesiti di diritto, previsti, a pena di inammissibilità della impugnazione, dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006), sino alla sua abrogazione L. 18 giugno 2009, ex art. 47, comma 1, lett. d), a far tempo dal 4 luglio 2009.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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