LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 52/02/06, depositata il 27 aprile 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’ari. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 52/02/06, depositata il 22 marzo 2006, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato alla parte contribuente personalmente, G.M., anzichè nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado.
La contribuente non si è costituita.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione, fra l’altro, dell’art. 156 c.p.c., appare manifestamente fondato, poichè l’avvenuta costituzione della contribuente nel giudizio d’appello (come risulta dalla sentenza impugnata) ha sanato ogni eventuale nullità della notifica del ricorso, eseguita alla parte personalmente anzichè nel domicilio eletto.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio richiamato nella relazione, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011