LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso 1 l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.U.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 38/05/06, depositata l’11 aprile 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011