Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18159 del 05/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; (c.f.

*****);

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il 27/10/2008; nn. 59432, 59436, 59440/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.A., D’.Pi. e M.B. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La Corte d’appello, con decreto depositato il 27 ottobre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese.

Il solo D.A. ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 10 dicembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un unico motivo. La parte intimata non ha proposto tempestivo controricorso.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il ricorso va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Il secondo motivo va dichiarato assorbito. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e tale cassazione comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese per un terzo. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano dalla domanda quanto alla parte ricorrente e le spese del giudizio di merito siano liquidate come in dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio e liquidate come in dispositivo, compensandosene metà sussistendone giusti motivi. Tutte le spese vanno distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato limitatamente alla decorrenza degli interessi in favore di D.A. e ad un terzo delle spese di causa e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali in suo favore sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 4.000,00 dalla data della domanda giudiziale. La condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 450,00 per onorari, 311,00 per diritti e 50,00 per spese vive nonchè, compensandosene metà, a metà delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura così già ridotta in Euro 200,00 di cui Euro 30,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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