Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18175 del 05/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicolo Tartaglia n. 21, presso l’avv. Forgione Salvatore che unitamente all’avv. Mario Itro lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; (c.F. *****);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2011 dal Relatore Pres. VITRONE Ugo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto nel merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27 ottobre – 17 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 8.000,00 in favore di S.P. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso con citazione del 26 gennaio 1993 dinanzi al Tribunale di Benevento e definito con sentenza del 21 marzo 2006. Osservava la Corte che nella specie il termine ordinario di durata del processo presupposto poteva ritenersi superato in misura di otto anni con il riconoscimento di un equo indennizzo nella misura innanzi indicata.

Contro il decreto ricorre per cassazione S.P. con tre motivi.

Non ha presentato difese il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, in quanto i motivi di ricorso sono del tutto privi della formulazione dei quesiti di diritto richiesti a pena di inammissibilità dallo norma suddetta.

La inammissibilità dei ricorso rende superfluo l’enunciazione e l’esame delle censure articolate dal ricorrente.

La mancata partecipazione al giudizio dell’intimato preclude qualsiasi pronuncia, sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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