Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.18253 del 06/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8459-2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato VERALDI STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153 3/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/12/2006 R.G.N. 1690/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per inammissibilità per cessazione della materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto dalla Associazione Industriali della Provincia di Salerno avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1533/2006 nei confronti di T.A.;

visto il controricorso depositato da quest’ultima;

Vista la conciliazione giudiziale intervenuta tra le stesse parti del 25.6.2008;

Ritenuto che il ricorso risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese vanno compensate, tale essendo la volontà delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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