LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso l’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOBINO ANTONELLA, FABIANI MARZIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
K.H.; Procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di torino, K.K., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TUTORE DEL MINORE –
A.S. BRUSTIO GIANFRANCA PRESSO IL COMUNE DI NOVARA. AREA SERVIZI SOCIALI – SERVIZI EDUCATIVI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 80/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. DUMONTEL, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza dell’ottobre 2008 rigettava l’opposizione contro la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore K.K., sulla base delle emergenze istruttorie relative alla pregressa situazione di vita del bambino, inidonea a un suo normale sviluppo psicofisico, nonche’ alla personalita’ e allo stato di salute della madre sig.ra R. L..
Quest’ultima impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Torino e concludeva chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata fosse disposto l’affidamento del minore alla famiglia attualmente affidataria e la conservazione dei rapporti madre – figlio.
Deduceva varie emergenze istruttorie, relative a relazioni e dichiarazioni di medici e operatori dei servizi assistenziali sul suo rapporto con il figlio e sulle sue condizioni psichiche che avrebbero dovuto indurre il tribunale a diversa statuizione. Lamentava anche l’omessa audizione della sig.ra R.A., parente entro il quarto grado. La Corte d’appello, con sentenza 17 novembre 2009, notificata il 3 dicembre 2009, rigettava il gravame confermando lo stato di adottabilita’ del minore. La sig.ra R. ricorre avverso la sentenza con atto notificato il 4 gennaio 2010 al P.G. presso la Corte d’appello di Torino, al minore rappresentato dall’avv. Petti Paola, a K.H. (padre del minore) e al tutore del minore.
Formula un unico motivo.
Nessun intimato si e’ costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 10, 12 e 15 e dell’art. 21 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, per essere stata omessa, nel corso del procedimento, l’audizione dei parenti fino al quarto grado e, in particolare, della sorella della ricorrente, sig.ra R.A., che aveva dichiarato al tribunale per i minorenni la propria disponibilita’ ad accogliere il minore presso di se’, avendo mantenuto con lui rapporti significativi. Si deduce che la sua audizione era stata disposta dal tribunale per l’udienza del 18 gennaio 2008, ma non era stata mai comunicata. La Corte d’appello, nonostante ne fosse stata richiesta, non vi aveva neanche essa provveduto.
Il motivo va rigettato e con esso il ricorso.
La Corte d’appello (pag. 3 della sentenza) per un verso ha ritenuto rinunciato il motivo di gravame fondato sulla mancata audizione della sig.ra R.A., per avere l’appellante “adottato conclusioni definitive incompatibili con un eventuale affidamento del minore alla zia”, costituite dalla richiesta della conferma dell’affidamento alla famiglia affidataria. Per altro verso ha ritenuto (pag. 6) che “l’unica figura parentale presente nella vita del piccolo K.” era la madre, “stante la totale assenza del padre e, sostanzialmente, di tutti gli altri parenti”, con la conseguente irrilevanza della mancata audizione della zia per l’insussistenza di rapporti significativi fra il minore e la stessa che la rendessero dovuta a norma della L. n. 184 del 1983, art. 12.
Il ricorso, pertanto, e’ infondato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011