LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25692/2006 proposto da:
C.M.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato MICELI SERENA, rappresentata e difesa dall’avvocato SIRACUSA Vincenzo;
– ricorrente –
contro
FLLI GULINO DI MICHELE & CALOGERO GULINO SNC;
– intimato –
sul ricorso 28646/2006 proposto da:
FLLI GULINO DI MICHELE & CALOGERO GULINO SNC P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPATARO LORENZO;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
C.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 449/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
che i difensori delle parti hanno depositato istanza con la quale dichiarano che è e venuto meno l’interesse della sig.ra C. e della società F.lli Gulino di Michele e Calogero Culmo s.n.c. alla pronuncia sulle domande proposte – tra dette parti – nel giudizio primo grado del giudizio, in quello di appello o nel presente giudizio dinanzi a codesta Corte e chiedono che venga dichiarata a cessazione della materia del contendere.
RITENUTO IN DIRITTO
che, di conseguenza, va dichiarata la inammissibilità de ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011