Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1843 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 955/2005 del GIUDICE DI PACE di LAMEZIA TERME, depositata il 20/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, osservato e ritenuto:

che contro la sentenza resa in data 2.04 – 20.05.2005, dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, nei confronti di R.N. e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, quest’ultimo e “per quanto possa occorrere” la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno proposto ricorso per cassazione;

che le parti ricorrenti si sono avvalse per la notificazione del ricorso delle modalita’ previste dall’art. 149 c.p.c., con spedizione a mezzo posta, avvenuta in data 15.12.2005, ma non hanno depositato il relativo avviso di ricevimento;

che il R. non ha svolto attivita’ difensiva;

che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna de relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e’ il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identita’ della persona a mani della quale e’ stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullita’, bensi’ l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puo’ essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso medesimo (cfr Cass. SU 200800627 e da ultimo, Cass. 201013639).

che non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita’, in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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