Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18432 del 08/09/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9520-2005 proposto da:

FALLIMENTO PAVAN G.F. S.A.S. DI PAVAN GIUSEPPE & C. E DI P.

L. E PA.GI. IN PROPRIO, in persona del Curatore dott. F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso l’avvocato LOTTI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTINI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STIVANELLO GUSSONI FRANCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione.

FATTO E DIRITTO

premesso che il curatore fallimento della Pavan G.F. s.a.s. di Pavan Giuseppe & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 3 marzo 2004 dalla Corte d’appello di Venezia, con la quale erano state rigettate le domande proposte dal fallimento nei confronti del sig. M.A.;

rilevato che, prima dell’odierna udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal curatore del fallimento e dal suo difensore, nonchè, per accettazione, dal controricorrente sig. M. e dal suo difensore;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal comma 1 di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, ricorrendo la situazione contemplata dal citato art. 391, u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472